Art. 4
Finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri
In vigore dal 26 feb 2004
Finanziamenti annuali disposti
dal Ministero degli affari esteri
1. L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell'anno, ai sensi dell', comma 6, della legge, è subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che è trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare (originale e copia autenticata), datata, firmata dal presidente del Comitato ai sensi dell', comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
2. Le verifiche previste dall', comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.
3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-4