Art. 9
Membri stranieri di origine italiana
In vigore dal 26 feb 2004
1. Ai sensi dell' della legge, possono far parte del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorità consolare.
2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell', commi 1 e 2, della legge.
3. Ai sensi dell', comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato è arrotondato all'unità inferiore.
4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di diramazione della convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all' della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
5. Ai membri cooptati si applica l', comma 4, della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-9