Art. 9

Accertamenti

In vigore dal 14 ago 2003
1. Con decreto del direttore della Direzione generale è nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all', una commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle attività produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all', comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all', comma 7, nonché l'effettività della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall' della legge 11 maggio 1999, n. 140.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-9

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