Art. 13
Interventi relativi all'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi
In vigore dal 14 ago 2003
Interventi relativi all'utilizzo industriale
e commerciale dei progetti o programmi
1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all', le imprese industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti, ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale può concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni.
2. I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del programma giusta la valutazione ai sensi dell', comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura in questione è elevata rispettivamente all'85% e al 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione dei contributi è individuata sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non può comunque superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potrà essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto.
3. Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato B e corredata della documentazione ivi indicata.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all', commi da 4 a 9, all', comma 5, e all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-13