Art. 14

Partecipazione a società di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi

In vigore dal 14 ago 2003
Partecipazione a società di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi 1. La Direzione generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, può concedere alle imprese industriali dei settori di cui all', comma 3, lettera c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei requisiti dell', complessivamente in misura non superiore al 20% delle disponibilità, finanziamenti per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di società finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali società possono essere anche di diritto estero purchè costituite in Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero delle attività produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento. 2. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione generale può assumere gli impegni pluriennali di cui all', comma 3. 3. Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato C e corredata della documentazione ivi indicata. 4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all', commi da 4 a 9, all', commi 1, 2 e 4 e all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 372
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-14

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