Art. 11

Acquisizione del progetto o programma da parte dell'Amministrazione

In vigore dal 14 ago 2003
Acquisizione del progetto o programma da parte dell'Amministrazione 1. Entro un anno dal completamento del progetto o programma, il Ministro delle attività produttive, qualora, sulla base di valutazione del Comitato di cui all', comma 2, ritenga lo stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, può promuovere, sentito il Ministero della difesa, l'acquisizione della proprietà del progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui all'articolo 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. In tale caso l'indennità spettante all'impresa viene determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la procedura prevista dall'articolo 63 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi dell', verranno imputati a valere su detta indennità. 2. Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parità di condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il progetto o programma. 3. Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto è definito tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-11

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