Art. 12

Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi

In vigore dal 14 ago 2003
1. I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell', comma 1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso. 2. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all' ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell', le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione è anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-12

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