Art. 4

Attività ammesse agli interventi del Ministero delle attività produttive

In vigore dal 14 ago 2003
Attività ammesse agli interventi del Ministero delle attività produttive 1. Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attività produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui all' e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti. 2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica sul campo della operatività della pre-serie industrializzata. 3. Gli interventi di cui all' non sono cumulabili con quelli eventuali operati in relazione alle stesse attività sulla base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere concessi per ulteriori fasi o attività di programma anche ad imprese che sono state già ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e comunitarie. 4. I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le attività sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea. 5. Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attività sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa. 6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di partecipazione dell'industria nazionale. 7. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attività effettuate successivamente a tale data, purchè queste ultime abbiano costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale di applicazione della legge 11 maggio 1999, n. 140, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione dell'elenco di cui all', comma 2, sono ammissibili agli interventi anche le attività effettuate prima della data di presentazione purchè successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione agli interventi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-4

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Attività ammesse agli interventi del Ministero delle attività produttive (Art. 4 Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.) — Testo vigente | Portale Normativo