Art. 2
Coordinamento degli interventi
In vigore dal 7 giu 2004
1. Il Ministro delle attività produttive, periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all' del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il Ministro della difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per l'attuazione degli interventi di cui all', determinando gli obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da assicurare la compatibilità con gli obiettivi stessi delle acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di cui all', comma 2.
2. Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui all' è costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le imprese e per l'internazionalizzazione del Ministero delle attività produttive, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle, in relazione alle finalità di cui all' della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dell'Agenzia spaziale italiana su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da tre esperti scelti tra personalità di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico o meccanico, elettronico. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive e dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.
3. All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento, nonché ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od organizzazioni.
4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma 2 è determinato con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall' della legge 11 maggio 1999, n. 140.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le modalità del suo funzionamento. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività provvede alla segreteria del Comitato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-2