Art. 5
Criteri di preminenza
In vigore dal 14 ago 2003
1. Ai fini della valutazione di cui all', comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all', i progetti volti a conseguire:
a) un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;
b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;
c) l'incremento delle capacità di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;
d) l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici;
e) lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali imprese;
f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale;
g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea;
h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza.
2. I progetti e programmi di cui all' sono considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-5