Art. 6
Contenuti, misura e modalità degli interventi
In vigore dal 14 ago 2003
1. In relazione alle attività di cui all', comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell', comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento è elevata rispettivamente al 75% e 65%.
2. I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni internazionali sono altresì considerati ammissibili i costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20% dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle attività subcommesse all'estero.
3. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, per i progetti o programmi utilmente valutati ai sensi dell', comma 5, può assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.
4. Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle attività produttive, in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e 3, può concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-6