Art. 10
Variazioni e misure di garanzia
In vigore dal 14 ago 2003
1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del Comitato di cui all', comma 2, verifica se le suddette variazioni incidano negativamente sulla validità complessiva del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.
2. Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o progetto mantenga, ai sensi dell', la valutazione di livello «elevato» o «medio», il provvedimento di ammissione agli interventi è confermato con le modifiche necessarie.
3. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attività del progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui all', comma 7, il titolare della Direzione generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti nel provvedimento di cui all', comma 7, il direttore generale può revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempienza riscontrata in conformità alle disposizioni dell', commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale può cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.
5. Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-10