Art. 7

Procedura

In vigore dal 14 ago 2003
1. Le imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui all', presentano domanda alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di seguito denominata la Direzione generale, indicando in particolare: a) l'oggetto del progetto o programma; b) le tecnologie di cui all', comma 2, interessate dal progetto o programma ed i risultati tecnologici previsti; c) i prevedibili impieghi anche duali; d) il fabbisogno finanziario; e) la localizzazione delle attività, gli effetti sui livelli e la qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree di cui all', comma 1, lettera f), gli eventuali effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore, con particolare riferimento alle attività oggetto del programma destinate ad essere svolte da piccole e medie imprese; f) i tempi di attuazione; g) le condizioni e modi di partecipazione all'eventuale collaborazione internazionale; h) gli eventuali benefici concessi già in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie; i) gli interventi richiesti. 2. La domanda deve, altresì, comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all', comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attività produttive, previo parere del Comitato di cui all', autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalità alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facoltà di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all', comma 2, ed all', comma 1. 3. La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformità ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all', comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso . In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito. 4. La Direzione generale ha facoltà di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della domanda, nonché una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonché convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, può frazionare il periodo di riferimento delle attività da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa. 5. Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all', che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all' ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o «medio» dello stesso progetto o programma. 6. Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione. 7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della Direzione generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o programma valutato di livello «elevato» o «medio», definendo in particolare: a) l'ammontare dei costi ammissibili; b) gli interventi; c) le modalità delle erogazioni. 8. Il provvedimento è comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione. 9. In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attività produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4. 10. Nei casi in cui il Ministero delle attività produttive intenda avvalersi della facoltà di cui all', comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all', comma 4, prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa è invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318#art-7

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