Titolo XV

Art. 110

Abrogazioni e modifiche

In vigore dal 30 mar 2001
1. Salvo quanto disposto dall' del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento. 3. Sono abrogati: il secondo comma dell', il secondo e il terzo comma dell', l', l', l'ultimo comma dell', il secondo comma dell', il primo comma dell', il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454, del codice civile. 4. All' della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche". 5. Sono abrogati: il secondo periodo dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l' della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 6. All' del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell', secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficiale dello stato civile competente"; b) il comma 6 è abrogato; c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall' del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.". 7. È abrogato il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell', primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'. 8. Nel terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e professione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 2000 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica FASSINO, Ministro della giustizia BIANCO, Ministro dell'interno Visto il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-110

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