Titolo VI
Art. 24
Atti trascrivibili
In vigore dal 30 mar 2001
1. Negli archivi di cui all' si trascrivono:
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongano la perdita;
b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o
consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-24