Titolo VI

Art. 24

Atti trascrivibili

In vigore dal 30 mar 2001
1. Negli archivi di cui all' si trascrivono: a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongano la perdita; b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana; c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 91; e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-24

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