Titolo VI
Art. 23
Iscrizioni
In vigore dal 30 mar 2001
1. Negli archivi di cui all' sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge.
2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni
vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-23