Titolo VI
Art. 27
Acquisto della cittadinanza
In vigore dal 30 mar 2001
1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione avviene in data posteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-27