Titolo VII

Art. 32

Omessa dichiarazione

In vigore dal 30 mar 2001
1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-32

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