Titolo VII

Art. 31

Dichiarazione tardiva

In vigore dal 30 mar 2001
1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica. 2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all', commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-31

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