Titolo XIV

Art. 108

Contenuto

In vigore dal 30 mar 2001
1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio. 2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. 3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-108

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