Art. 70 quater

Costituzione dell'unione civile per delega

In vigore dal 11 feb 2017
1. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all', su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-70-quater

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