Art. 70 novies
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale
In vigore dal 11 feb 2017
1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-70-novies