Art. 70 decies

Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita

In vigore dal 11 feb 2017
1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all', comma 2, purchè le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti. 2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-70-decies

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