Art. 70 quater
113 / 124Costituzione dell'unione civile per delega
In vigore dal 11 feb 2017
1. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all', su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-70-quater