Titolo XIV

Art. 107

Estratti per copia integrale

In vigore dal 30 mar 2001
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. 2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all', compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale; c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-107

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