Titolo XII

Art. 102

Procedure di annotazione

In vigore dal 30 mar 2001
1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all', direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte. 2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all' devono essere precedute dalla detta registrazione. 3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all', l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. 4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. 5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-102

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