Titolo XI
Art. 97
Atti dell'autorità diplomatica e consolare
In vigore dal 30 mar 2001
1. Le disposizioni di cui agli si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. È competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-97