Titolo XII
Art. 103
Forma delle annotazioni
In vigore dal 30 mar 2001
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all', devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-103