Titolo XII

Art. 103

Forma delle annotazioni

In vigore dal 30 mar 2001
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all', devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-103

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