Titolo XII
Art. 103
103 / 124Forma delle annotazioni
In vigore dal 30 mar 2001
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all', devono risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-103