Titolo XIII

Art. 104

Verifiche ordinarie e straordinarie

In vigore dal 30 mar 2001
1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione. 2. Può procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-104

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