Titolo II

Art. 8

Altri casi di esercizio delle funzioni

In vigore dal 30 mar 2001
1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonché le autorità militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-8

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