Titolo II

Art. 7

Rifiuto di atti

In vigore dal 30 mar 2001
1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-7

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