Titolo II

Art. 6

Incompatibilita

In vigore dal 11 feb 2017
1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-6

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