Titolo II
Art. 6
Incompatibilita
In vigore dal 11 feb 2017
1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado, intervengono come dichiaranti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-6