Titolo I

Art. 1

Ufficio ed ufficiale dello stato civile

In vigore dal 11 feb 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione, Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera del deputati; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai sensi dell', comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno; EMANA il seguente regolamento Ufficio ed ufficiale dello stato civile 1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile. 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile. 3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 91,... per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-1

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