Titolo I

Art. 3

Uffici separati

In vigore dal 30 mar 2001
1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-3

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