Titolo III

Art. 14

Trasmissione di atti

In vigore dal 30 mar 2001
1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti annotati negli archivi di cui all' sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-14

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