Art. 9
D i v i e t i
In vigore dal 6 ott 1995
1. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all', comma 1.
2. È fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all', comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi.
3. È vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-9