Art. 11
C o n t r o l l i
In vigore dal 6 ott 1995
1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato e di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di effettuare controlli e verifiche presso gli impianti e presso le sedi del titolare il quale è, pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati del Ministero stesso. Restano salve le attribuzioni della polizia postale e delle altre forze di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-11