Art. 8
Propaganda elettorale
In vigore dal 6 ott 1995
1. La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all', comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-8