Art. 8

Propaganda elettorale

In vigore dal 6 ott 1995
1. La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all', comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Propaganda elettorale (Art. 8 Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo