Art. 4

Bande di frequenze

In vigore dal 6 ott 1995
1. L'esercizio degli impianti di cui all', comma 1, deve avvenire con l'utilizzazione delle bande di frequenze previste dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.), nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia. 2. L'utilizzazione delle frequenze negli orari di trasmissione proposti è subordinata in via permanente all'esito della procedura di consultazione prevista dall' del regolamento delle radiocomunicazioni, da effettuare per il tramite dell'ufficio delle radiocomunicazioni dell'U.I.T. quattro volte l'anno. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione deve far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, almeno trenta giorni prima delle scadenze fissate nell'atto di autorizzazione, le apposite schede debitamente compilate con i dati richiesti. La mancata o tardiva presentazione delle schede suddette non consente il funzionamento della stazione per la stagione alla quale le schede si riferiscono. 3. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, una stazione di radiodiffusione di cui all', comma 1, arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche, il titolare dell'autorizzazione, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare i disturbi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-4

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Bande di frequenze (Art. 4 Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo