Art. 2
Soggetti richiedenti - Requisiti
In vigore dal 6 ott 1995
1. La domanda di autorizzazione può essere presentata:
a) da persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea;
b) da persone fisiche appartenenti a Stati diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione di reciprocità;
c) da fondazioni, da associazioni riconosciute e non riconosciute, da comitati, costituiti in Italia o in Stati appartenenti all'Unione europea.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera c), devono avere il godimento dei diritti civili e politici.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale, salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-2