Art. 7
Responsabilità
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all', comma 1, del presente regolamento, è responsabile delle trasmissioni effettuate.
Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-7