Art. 10
O b b l i g h i
In vigore dal 6 ott 1995
1. Le trasmissioni devono essere diffuse in linguaggio chiaro e non codificato.
2. Il responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di cui all', comma 1, ha l'obbligo di disporre senza ritardo le rettifiche richieste dai soggetti interessati.
3. I titolari dell'autorizzazione di cui all', comma 1, devono tenere un registro su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi e sono tenuti inoltre a conservare, a disposizione delle autorità di controllo, la registrazione dei programmi in maniera non manipolabile per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale o di interesse per le amministrazioni dello Stato che il titolare dell'autorizzazione è obbligato a trasmettere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-10