Art. 14
Trasferimento
In vigore dal 6 ott 1995
1. L'autorizzazione non può essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento è adottato entro il termine di cui all', comma 3.
2. Il trasferimento può riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell', comma 1, purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-14