Art. 17
Disposizione transitoria
In vigore dal 6 ott 1995
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercivano impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero e che abbiano presentato entro il 23 ottobre 1990 ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 32 della suddetta legge la domanda di concessione, nonché abbiano inviato la comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall', comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984, sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, da chiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero fino alla reiezione della domanda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAMBINO, Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CORCIONE, Ministro della
difesa
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-17