Art. 13
S a n z i o n i
In vigore dal 6 ott 1995
1. La sanzione prevista dall'art. 195, comma 3, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 30, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a chiunque stabilisce o esercita un impianto di cui all', comma 1, del presente regolamento senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.
2. Chiunque, senza il preventivo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, modifichi l'impianto o ne alteri le caratteristiche tecniche ovvero lo adibisca ad uso diverso da quello autorizzato soggiace alle sanzioni di cui all'art. 218, comma primo, del codice postale e delle telecomunicazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-13