Art. 12

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 6 ott 1995
1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149, e in ogni altro caso nel quale emergano situazioni che avrebbero potuto giustificare il diniego dell'autorizzazione o che, con riferimento agli stessi interessi pubblici, ne rendano anche temporaneamente inopportuno il mantenimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su richiesta del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno, previo avviso ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, procede alla sospensione ed, ove necessario, alla revoca dell'autorizzazione di cui all', comma 1, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sospensione e revoca dell'autorizzazione (Art. 12 Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo