Art. 15

Sospensione per inosservanza degli obblighi

In vigore dal 6 ott 1995
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, previo avviso ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione può essere sospesa da uno a trenta giorni: ove si verifichi recidiva, la sospensione può essere irrogata per un periodo fino a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-15

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