Art. 6
C o n t r i b u t i
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il richiedente deve provvedere ad effettuare i seguenti versamenti a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) lire cinquemilioni, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo, a titolo di rimborso delle spese per istruttoria;
b) lire ventimilioni all'anno, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'espletamento dei necessari controlli amministrativi e tecnici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-6