Art. 5

Limitazione, validità e rinnovo delle autorizzazioni

In vigore dal 6 ott 1995
1. I soggetti, di cui all', comma 1, non possono ottenere più di tre autorizzazioni. Per ciascuna autorizzazione non può essere irradiato più di un programma verso ogni zona CIRAF nella stessa ora, sia pure con l'uso di più frequenze. 2. L'autorizzazione, di cui all', comma 1, è rilasciata per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata. 3. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione: il Ministero provvede entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-10;391#art-5

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